Il riferimento è all’art. 5 del Regolamento della FPC che prevede: “2. Per l’assolvimento dell’obbligo di formazione l’iscritto nell’Albo è tenuto ad acquisire in ciascun triennio formativo 90 crediti formativi professionali, mediante le attività formative indicate al comma 3 dell’articolo 1. Almeno 9 crediti devono essere acquisiti mediante attività formative aventi ad oggetto l’ordinamento, la deontologia, l’organizzazione dello studio professionale, la normativa antiriciclaggio e le tecniche di mediazione (c.d. CFP obbligatori).
Il Regolamento della FPC qualifica come crediti “obbligatori” quelli relativi all’ordinamento professionale, alla deontologia, all’organizzazione e informatizzazione dello studi, alla normativa antiriciclaggio e alle tecniche di mediazione.
Il riferimento è all’art. 4 comma 3 del Regolamento della FPC che prevede: “3. Per i nuovi iscritti nell’Albo, per coloro che passano dall’Elenco Speciale nell’Albo, per coloro che si reiscrivono nell’Albo e per coloro che, pur essendo iscritti nell’Albo, cessano dalla condizione di non esercenti l’attività professionale, l’obbligo formativo ha inizio il primo giorno del mese successivo all’iscrizione nell’Albo, al passaggio nell’Albo, ovvero alla cessazione della condizione di non esercente l’attività professionale, con conseguente riduzione proporzionale del numero di crediti triennali.”
Sì. L’art. 8 del Regolamento della FPC elenca tutti i casi di “esenzione” dall’obbligo formativo (maternità e paternità, malattia, non esercizio dell’attività professionale, ecc.).
Si ricorda che la richiesta di esenzione deve sempre essere presentata all’Ordine e rinnovata per ogni anno formativo di riferimento.
Per quanto attiene la formazione obbligatoria prevista per gli iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, gli iscritti all’Ordine di Cremona possono controllare i propri crediti formativi accedendo all’area riservata del sito web www.odcec.cr.it.
Si ricorda che i crediti registrati nell’area riservata vengono “importati” periodicamente dalla segreteria direttamente dal portale del CNDCEC e pertanto, la nostra area riservata, potrebbe non riportare alcuni crediti formativi conseguiti dopo l’avvenuta importazione ovvero non ancora caricati sul portale nazionale dagli enti formatori.
Si segnala che l’ultima importazione è stata effettuata il 1° dicembre u.s.
La mancanza di crediti formativi nell’area riservata dell’Ordine potrebbe dipendere da due situazioni:
1) crediti formativi conseguiti dopo l’ultima importazione periodica dei crediti dal portale del CNDCEC;
2) ritardo nel caricamento dei crediti sul portale del CNDCEC da parte degli enti formatori. In particolare enti formatori o Ordine che organizzazione un numero significativo di eventi nell’anno, potrebbero non essere sempre tempestivi nel caricamento dei crediti formativi.
Il revisore iscritto al registro deve maturare ogni anno almeno 20 crediti formativi, di cui almeno 10 nelle materie caratterizzanti la revisione legale (gestione del rischio e controllo interno, principi di revisione nazionali e internazionali, disciplina della revisione legale, deontologia professionale e indipendenza, tecnica professionale della revisione legale), per un totale minimo di 60 crediti formativi nel triennio.
I revisori legali possono controllare la propria posizione formativa accedendo all’area riservata del portale del MEF al link: https://revisionelegale.rgs.mef.gov.it/area-pubblica/Revisione-legale/formazioneContinua/
Si ricorda che sulla piattaforma del MEF vengono riportati i crediti conseguiti frequentando gli eventi formativi proposti direttamente dal Ministero oltre ai crediti formativi che vengono trasferiti periodicamente dal CNDCEC (ultimo trasferimento 12/12/2025). Anche in questo caso la piattaforma del MEF potrebbe non essere perfettamente allineata, in quanto qualche ente formatore terzo potrebbe non aver tempestivamente comunicato i crediti formativi al Consiglio Nazionale.
I revisori abilitati al rilascio dell’attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità devono acquisire almeno 25 crediti formativi ogni anno solare a decorrere dall’anno successivo all’abilitazione, di cui almeno 10 caratterizzanti la revisione legale e almeno 10 caratterizzanti la sostenibilità.
Ogni anno la Ragioneria Generale dello Stato definisce una Tabella di raccordo fra i il Programma di formazione MEF ed i codici materie definiti dal CNDCEC per la formazione dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Nello specifico si veda la parte relativa ai codici D.1 e D.2 a pagina 24 e 25 della Tabella pubblicata nell’area FORMAZIONE NORMATIVA FPC .
Si precisa che sulle piattaforma di riferimento tali crediti non vengono identificati in modo specifico e pertanto ogni iscritto dovrà tenere traccia del proprio percorso formativo.
Per essere iscritti nell’Elenco è necessario adempiere, tra gli altri, ai seguenti obblighi formativi:
conseguimento, nel periodo dal 1° gennaio al 30 novembre dell’anno precedente all’elenco di riferimento, di almeno 10 crediti formativi a seguito della partecipazione a eventi formativi condivisi dal Ministero dell’interno.
Fra i numerosi enti formatori presenti sul mercato, si ricorda che sulla piattaforma CONCERTO.it sono disponibili numerosi eventi formativi fruibili a titolo gratuito, organizzati anche dal CNDCEC.